Art. 5 · Sorveglianza, controllo e valutazione

Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 1 dic 2022
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’ e di contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sulle attività: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione; c) controllo in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, 12 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell’ambito della misura di assistenza, o qualunque altra forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza è effettuata una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati.
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