Art. 2
In vigore dal 25 nov 2022
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all' è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC.
Storico versioni
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