Art. 2
In vigore dal 25 nov 2022
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:
a)
sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;
b)
sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;
c)
agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;
d)
violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;
e)
pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;
f)
pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;
g)
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;
h)
attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi.
L'elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
a)
l'ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b)
una deroga promuoverebbe gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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