Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 nov 2022
L’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (n. CE: 220-120-9; n. CAS: 2634-33-5) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.
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