Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 nov 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «trattamento» si intende il trattamento ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725;
2)
per «dati personali» si intendono i dati personali ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725;
3)
per «interessato» si intende una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo quale un nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
4)
per «registro centrale» si intende il repertorio di tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte presso la BCE accessibile al pubblico, tenuto dal DPO e disciplinato all’ della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28);
5)
per «titolare del trattamento» si intende la BCE, in particolare l’unità organizzativa competente interna alla BCE che, singolarmente o insieme ad altre, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che è responsabile delle operazioni di trattamento;
6)
per «istituzioni e organi dell’Unione» si intendono le istituzioni e gli organi dell’Unione ai sensi dell’, punto 10), del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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