Art. 2
In vigore dal 21 nov 2022
I negoziati di cui all’ sono condotti in consultazione con il gruppo «Telecomunicazioni e società dell’informazione», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.
La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra in parte nella competenza dell’Unione e in parte nella competenza dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello esterno una posizione comune dell’Unione.
Storico versioni
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