Art. 1
In vigore dal 21 nov 2022
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione, che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
Storico versioni
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