Art. 2
In vigore dal 21 nov 2022
Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti nelle loro politiche a favore dell’occupazione e nei loro programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell’articolo 148, paragrafo 3, TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2296:oj#art-2