Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 nov 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è così modificata: (1) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 472 807 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni. 2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lettonia e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»; (2) l’ è sostituito dal seguente: « La Lettonia può finanziare le seguenti misure: a) il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dai regolamenti del Consiglio dei ministri n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni, come esteso e modificato da ultimo dalle modifiche del regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 del 19 gennaio 2021, del 4 febbraio 2021 e del 26 febbraio 2021; b) l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 (adottato il 23 aprile 2020) sulla prestazione di assistenza per il periodo di inattività destinata a lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19; c) il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 aprile 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, come esteso; d) il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella “relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e sulla ripresa economica”, come esteso e modificato da ultimo dalle modifiche del regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 del 1o aprile 2021, del 26 ottobre 2021, del 9 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 7 dicembre 2021, del 23 dicembre 2021 e dell’11 gennaio 2022; e) pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19, nella legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19 e nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 del 3 giugno 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”; f) le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze n. 79 del 3 marzo 2020, n. 118 del 20 marzo 2020 e n. 220 del 27 aprile 2020 del Consiglio dei ministri sull’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti” e nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie; g) prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (adottata il 20 marzo 2020), come estese e modificate da ultimo dalle modifiche della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 4 novembre 2021 e del 13 gennaio 2022; h) prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza, secondo quanto previsto dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (sezioni 48 e 49 delle disposizioni transitorie), adottata il 26 novembre 2020, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 sull’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, nonché nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”; i) premi per medici e lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, secondo quanto previsto nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 136, adottata il 27 marzo 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 656, adottata il 6 novembre 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 dell’8 dicembre 2020 relativa alla modifica dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655 del 6 novembre 2020 sulla dichiarazione dello stato di emergenza e nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, adottata il 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”.».
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