Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 nov 2022
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 1 792 690,84 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo con il GICHD. L’accordo prevede che il GICHD debba assicurare una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo.
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