Art. 1
In vigore dal 18 nov 2022
L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/2108 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 20 febbraio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2270:oj#art-1