Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 nov 2022
Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione e prima o durante la COP 19 della CITES possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all’, oppure se nel corso di tale riunione sono presentate proposte nuove o modificate che non costituiscono ancora oggetto di una posizione dell’Unione, la posizione dell’Unione è sviluppata mediante un coordinamento in loco prima che la conferenza delle parti sia chiamata a pronunciarsi su tali proposte. In questi casi la posizione dell’Unione è in linea con i principi stabiliti negli allegati della presente decisione.
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