Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 nov 2022
L’ della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 è sostituito dal seguente: « La Polonia può finanziare le seguenti misure: a) una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 31zo della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi, tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa; b) un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 15zq e 15zua della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”; c) integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo, che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15 g, 15ga, 15gga, 15gg, 15zzb, 15zze, e 15zze2, della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”; d) sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15zzc della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”; e) prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l’importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 15zzd e 15zzda della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”; f) il finanziamento dell’esecuzione di test diagnostici PCR nei laboratori che hanno concluso contratti relativi all’esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV 2 con il Fondo sanitario nazionale, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10a, paragrafi 1 e 2, e, dopo la scadenza dell’articolo 10a, dall’articolo 11 h, paragrafo 2, punto 2, e paragrafo 4, della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”; g) la concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di un’ulteriore prestazione in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10a, paragrafo 1, della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate” e, dopo la scadenza dell’articolo 10 a, dall’articolo 42 della “legge del 14 agosto 2020 che modifica taluni atti per garantire il funzionamento della protezione sanitaria durante l’epidemia di COVID-19 e dopo la sua conclusione”.».
Storico versioni

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