Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 27 ott 2022
Modifiche La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue: 1) L’ è modificato come segue: a) il punto 23) è soppresso; b) sono aggiunti i seguenti punti: «29) per “periodo di tasso di interesse pre-SIRP”, si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, ossia il periodo immediatamente precedente il periodo di tasso di interesse speciale (special interest rate period, SIRP); 30) per “periodo di tasso di interesse post-ASIRP” si intende il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di scadenza della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo di tasso di interesse immediatamente successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale (additional special interest rate period, ASIRP); 31) per “periodo di tasso di interesse principale” si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo che include il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il periodo di tasso di interesse speciale, il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale e il periodo di tasso di interesse post-ASIRP; 32) per “ultimo periodo di tasso di interesse” si intende il periodo compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Interessi 1.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis: a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; ii) il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; c) durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; d) durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo. 2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue: a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c); b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c); c) durante i periodi pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere. d) durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali in tale periodo e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale in tale periodo, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere. 3.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue: a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; c) durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; d) durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo. 3 bis   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ter: a) durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della elativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) o 3, lettera c), secondo i casi; b) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) o 3, lettera a), secondo i casi; c) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; d) durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; e) durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo. 3 ter   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter: a) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; b) durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; c) durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo. 3 quater   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue: a) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; c) durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo. 4.   Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. 5.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso. 6.   Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis. Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater. 7.   Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»; 3) all'articolo 5 bis è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Oltre alle opzioni di rimborso anticipato di cui al paragrafo 1, i partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare in tutto o in parte l'importo delle OMRLT-III interessate prima della scadenza a una delle seguenti ulteriori date di rimborso anticipato: a) 23 novembre 2022; b) 25 gennaio 2023; c) 22 febbraio 2023. Ai fini del primo comma, lettera a), e in deroga ai paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda i termini per la notifica del previsto rimborso anticipato e l’effetto vincolante della stessa, qualora un partecipante rimborsi in tutto o in parte l’importo delle OMRLT-III interessate il 23 novembre 2022, notifica alla BCN competente, almeno una settimana prima della data aggiuntiva di rimborso anticipato, che intende rimborsare a tale data aggiuntiva di rimborso anticipato nell'ambito della procedura di rimborso anticipato. La notifica diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima di tale data di rimborso anticipato.»; 4) all'articolo 7, paragrafo 1, i punti di cui alle lettere f) e g) sono sostituiti dai seguenti: «f) se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore dei dati relativi alla terza relazione, entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme: i) se la BCN competente riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati dentro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 EUR, una penalità di 1 000 EUR per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o luglio 2022; ii) se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso di interesse calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (se il partecipante ha già partecipato a una delle prime sette OMRLT-III) o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera a) (se il partecipante ha partecipato all'ottava OMRLT-III o a una successiva OMRLT-III), secondo i casi, si applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di tali OMRLT-III. Durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera b), secondo i casi. Durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera c), secondo i casi. Se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante è altresì soggetto a una penalità di 5 000 EUR, che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione; g) se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 6 paragrafo 7, o all’articolo 6, paragrafo 8 bis, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base e salvo durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale sull’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III;»; 5) L'allegato I è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.
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