Art. 1
In vigore dal 25 ott 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’Unione mette a disposizione della Repubblica ceca un prestito dell’importo massimo di 4 500 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Repubblica ceca e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La Repubblica ceca può finanziare le misure seguenti:
a)
il programma “Antivirus”, secondo quanto stabilito nella “risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020”, come modificata, la cui base giuridica è l’articolo 120 della “legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione”, come modificata e prorogata dalla risoluzione n. 1039 del governo, del 14 ottobre 2020 e da varie decisioni del governo;
b)
l’opzione C del programma “Antivirus” secondo quanto previsto nella “legge n. 300/2020 Racc.”;
c)
il programma “Pětadvacítka”, il credito di compensazione per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella “legge n. 159/2020 Racc.”, come modificato dal “credito di compensazione autunnale” previsto dalla “legge n. 461/2020 Racc.”, dal “nuovo credito di compensazione per il 2021” previsto dalla “legge n. 95/2021 Racc.” e le relative “risoluzioni del governo n. 154/2021 e n. 188/2021”, e dal “credito di compensazione per il 2022” previsto dalla “legge n. 519/2021 Racc.”;
d)
la parziale esenzione dal versamento dei contributi sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella “legge n. 136/2020 Racc.” (per la sicurezza sociale) e nella “legge n. 134/2020” (per la sicurezza sanitaria);
e)
l’“indennità di assistenza” per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nelle “risoluzioni del governo n 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo 2020, n. 354 del 31 marzo 2020, n. 514 del 4 maggio 2020 e n. 552 del 18 maggio 2020”, modificate e prorogate da ultimo dalla “risoluzione n. 446 del governo, del 10 maggio 2021” e nell’articolo 14 della “legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio”, come modificata, che si applica ai lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale, e nell’, lettera h), della “legge n. 47/2002 Racc.” sul sostegno alle PMI, come modificata, che si applica a tutti gli altri lavoratori autonomi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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