Art. 1
In vigore dal 25 ott 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 632 970 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra Cipro e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Cipro può finanziare le seguenti misure:
a)
il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, come prorogato;
b)
i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, come prorogati;
c)
i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 131/188/239/2020”, modificati da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 370/2021”;
d)
il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 129/148/151/186/237/322/2020”, come prorogato;
e)
il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 431/2021”;
f)
il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 432/2021”;
g)
il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 433/2021”;
h)
il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel “bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogato e modificato;
i)
il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 128/185/236/539/637/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 273/2021”.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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