Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 106a sessione («MSC 106») è approvare l’adozione della modifica del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui all’allegato 1 del documento MSC 106/3 dell’IMO, e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), di cui all’allegato 5 del documento MSC 106/3 dell’IMO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2078:oj#art-1