Art. 4 · Disposizioni finali

Art. 4

Disposizioni finali

In vigore dal 20 ott 2022
Disposizioni finali 1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari. 2.   Si applica a decorrere dal 1o novembre 2022. 3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nella presente decisione, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
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