Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 ott 2022
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 4 524 465,05 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento prevede che l'UNODA debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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