Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 ott 2022
La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata: 1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2023. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.».
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