Art. 1
In vigore dal 13 ott 2022
La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:
1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2023. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1944:oj#art-1