Art. 2 · Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

Art. 2

Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

In vigore dal 10 ott 2022
Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o tra di loro nell’assolvimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2.   Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano i requisiti di cui all’allegato II. Esse presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, compreso l’obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all’. Tale dichiarazione non è richiesta ove le autorità competenti siano soggette ai requisiti di cui all’allegato II per effetto di una decisione del Consiglio direttivo secondo cui le autorità competenti sono tenute a utilizzare i servizi del SEBC. 3.   Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare rapporti contrattuali diretti tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti. 4.   Le ANC che utilizzano i servizi del SEBC possono partecipare ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema in qualità di osservatori con funzioni consultive. Il Comitato proprietario del sistema garantisce che i punti di vista delle ANC siano sufficientemente rispecchiati nei processi decisionali.
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