Art. 2 · Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

Art. 2

Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

In vigore dal 10 ott 2022
Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti utilizzano i servizi del SEBC elencati nell'allegato I ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2.   Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC elencati nell'allegato II ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. 3.   Le autorità competenti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC di cui all'allegato II presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, incluso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all’. 4.   Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti. 5.   Quando utilizzano i servizi elencati nell’allegato I, le autorità competenti rispettano i requisiti di cui all’allegato III.
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