Art. 1
In vigore dal 10 ott 2022
All’articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente:
«In circostanze eccezionali il loro mandato può essere prorogato per un periodo massimo di due anni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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