Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 ott 2022
Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce a livello dell’Unione: a) le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione, conformemente all’articolo 39, e nelle zone di sorveglianza, conformemente all’articolo 55 di tale regolamento delegato, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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