Art. 9
Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua
In vigore dal 30 set 2022
Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua
1. Nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione a norma dell’ si applicano le condizioni seguenti:
a)
i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni sabbiosi e di tipo «loess» con iniezione superficiale;
b)
i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni argillosi e torbosi con iniezione superficiale, sistema di spandimento a pattino (diluizione di liquame con acqua, rapporto 2:1) o iniettore a disco;
c)
il liquame non può essere applicato con sistema di spandimento a pattino se la temperatura esterna è pari o superiore a 20 °C;
d)
il liquame è applicato su seminativi con iniezione o è lavorato immediatamente dopo essere applicato in un solo passaggio;
e)
l’effluente solido è lavorato immediatamente dopo l’applicazione in al massimo due passaggi.
2. I Paesi Bassi provvedono a formare tutti gli agricoltori di aziende a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione riguardo alle misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca. La prima formazione è impartita entro il 31 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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