Art. 7 · Disposizione transitoria

Art. 7

Disposizione transitoria

In vigore dal 29 set 2022
Disposizione transitoria La presente decisione non si applica alle presunte infrazioni verificatesi prima della pertinente data di applicazione della presente decisione, come precisata all’. In base all’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), la decisione BCE/2010/10 continua ad applicarsi a tali presunte infrazioni, inclusi i casi di inosservanza reiterata di cui all’, paragrafo 2, lettera b) di tale decisione, ove uno o più casi di inosservanza si verifichino prima e dopo la relativa data di applicazione della presente decisione come precisata all’.
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