Art. 6 · Riesame

Art. 6

Riesame

In vigore dal 29 set 2022
Riesame Il Consiglio direttivo riesamina l’applicazione e l’attuazione della presente decisione entro cinque anni dalla data in cui decorrono i suoi effetti, e successivamente ogni tre anni, e valuta se sia opportuno modificarla.
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