Art. 5
Adeguamento dell’importo base
In vigore dal 29 set 2022
Adeguamento dell’importo base
Laddove una banca centrale competente dell’Eurosistema prenda in considerazione le circostanze ed ogni altra informazione rilevante di cui all’, paragrafo 1, lettera b) e all’, paragrafo 2, lettera b), include in tali considerazioni, se del caso:
a)
la buona fede e il grado di apertura del soggetto dichiarante nell’interpretazione e nell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, anche con riferimento alle circostanze in cui è stata rilevata la presunta infrazione, ad esempio se ciò è avvenuto mediante notifica volontaria da parte del soggetto dichiarante o a seguito di un’indagine;
b)
il grado di diligenza e di cooperazione mostrati dal soggetto dichiarante, anche con riferimento alla condotta del soggetto dichiarante, come la sua partecipazione e cooperazione nelle procedure di infrazione o in ogni procedura della banca centrale competente dell’Eurosistema volta ad assicurare il rispetto degli obblighi di segnalazione statistica, e la sua disponibilità a porre rimedio alla presunta infrazione;
c)
la gravità degli effetti dell’infrazione, anche con riferimento alle conseguenze della presunta infrazione, quali l’impatto che la presunta infrazione ha sui pertinenti risultati statistici, o sull’uso delle informazioni statistiche per i compiti del Sistema europeo di banche centrali ai sensi del trattato, o qualsiasi effetto negativo nei confronti di terzi;
d)
la reiterazione dell’infrazione, anche con riferimento alla circostanza che il soggetto dichiarante non abbia osservato i propri obblighi di segnalazione statistica ripetutamente al di fuori del periodo di inosservanza cui si riferisce la presunta infrazione, che non è stato oggetto di un’altra procedura di infrazione.
Storico versioni
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