Art. 4 · Calcolo dell’importo base

Art. 4

Calcolo dell’importo base

In vigore dal 29 set 2022
Calcolo dell’importo base 1.   Laddove una banca centrale competente dell’Eurosistema calcoli l’importo base, gli aspetti quantitativi della presunta infrazione sui quali si basa il suo calcolo di cui all’, paragrafo 1, e la dimensione economica sulla quale si basa il calcolo di cui all’, paragrafo 2, sono considerati rilevanti in conformità al presente articolo. 2.   La dimensione economica del soggetto dichiarante è determinata con riferimento a: a) in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), limitatamente ai servizi di informazione sui conti, il numero totale di clienti e, altrimenti, il valore totale delle operazioni di pagamento del soggetto dichiarante, segnalati più di recente da quest’ultimo alla data della presunta infrazione in conformità a tale regolamento; b) in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica relativi ai titoli tenuti in custodia di cui al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), il valore totale dei titoli depositati presso un custode segnalati più di recente da tale custode alla data della presunta infrazione in conformità a tale regolamento; c) in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), l’ammontare delle attività totali del soggetto dichiarante determinate in base alle informazioni statistiche sui bilanci del soggetto dichiarante segnalate più di recente da quest’ultimo alla data della presunta infrazione in conformità ai regolamenti della BCE applicabili. Tuttavia, se alla data della presunta infrazione il soggetto dichiarante pertinente non ha osservato i suoi obblighi di comunicare le informazioni statistiche necessarie per la determinazione della sua dimensione economica, la banca centrale dell’Eurosistema competente determina la dimensione economica utilizzando, invece, le informazioni statistiche trasmesse più di recente a quella stessa banca centrale competente dell’Eurosistema oppure le informazioni altrimenti a disposizione di quest’ultima. 3.   Al fine di determinare la dimensione economica del soggetto dichiarante, la banca centrale competente dell’Eurosistema considera la dimensione economica del soggetto dichiarante pertinente come una quota della dimensione economica totale di: a) nel caso di segnalazioni in base al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), tutti i soggetti dichiaranti facenti parte dei pertinenti operatori soggetti a obblighi di segnalazione; b) in tutti gli altri casi, tutti i soggetti dichiaranti facenti parte dei pertinenti operatori effettivamente soggetti a obblighi di segnalazione. 4.   La frequenza della presunta infrazione è determinata con riferimento al numero di presunte infrazioni che si sono verificate nel periodo di inosservanza cui si riferisce la procedura di infrazione. 5.   Laddove una presunta infrazione riguardi l’omessa segnalazione di informazioni statistiche alla BCE o alla BCN competente entro il relativo termine, come descritto nel regolamento o nella decisione della BCE applicabile, la durata della presunta infrazione va determinata con riferimento: a) in caso di segnalazione diretta, al numero totale di giorni lavorativi di ritardo nella segnalazione delle informazioni statistiche dopo il termine stabilito dalla BCE; b) in tutti gli altri casi, al numero totale di giorni lavorativi di ritardo nella segnalazione delle informazioni statistiche dopo il termine stabilito dalla BCN, che comprende i) il numero di giorni lavorativi precedenti il termine stabilito dalla BCE e ii) il numero di giorni lavorativi dopo il termine stabilito dalla BCE. 6.   Laddove la presunta infrazione riguardi la segnalazione di informazioni statistiche errate, incomplete o in una forma non conforme al requisito, come descritto nel regolamento o decisione della BCE applicabile, l’entità della discrepanza deve essere determinata con riferimento alla differenza del valore assoluto fra le informazioni statistiche errate e le informazioni statistiche corrette.
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