Art. 3
Calcolo delle sanzioni proposte
In vigore dal 29 set 2022
Calcolo delle sanzioni proposte
1. Le sanzioni proposte in caso di una presunta infrazione cumulativa di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) o nel caso di una presunta infrazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sono calcolate in conformità alla seguente procedura:
a)
la banca centrale competente dell’Eurosistema calcola, innanzitutto, un importo base considerando gli aspetti quantitativi della presunta infrazione, compresi, se del caso:
i)
la dimensione economica del soggetto dichiarante;
ii)
la frequenza dell’infrazione;
iii)
la durata dell’infrazione;
iv)
l’entità della discrepanza tra le informazioni statistiche corrette e quelle errate;
b)
le circostanze rilevanti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98 che non sono menzionate alla lettera a) del presente paragrafo e qualsiasi altra informazione pertinente sono dunque prese in considerazione e possono rendere necessario un adeguamento dell’importo base calcolato in conformità alla lettera a).
2. Le sanzioni proposte in caso di colpa grave di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sono calcolate in conformità alla seguente procedura:
a)
la banca centrale competente dell’Eurosistema determina, in primo luogo, un importo base applicando le ammende massime stabilite all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 come adeguate in base della dimensione economica del soggetto dichiarante;
b)
tutte le circostanze rilevanti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98 e qualsiasi altra informazione rilevante sono poi prese in considerazione e possono rendere necessario un adeguamento dell’importo base calcolato in conformità alla lettera a).
3. L’adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitato a un massimo di un terzo dell’importo base di cui al paragrafo 1, lettera a). L’adeguamento di cui al paragrafo 2, lettera b), è limitato a un adeguamento massimo al ribasso di un terzo dell’importo base di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Laddove la presunta infrazione riguardi la segnalazione di informazioni statistiche errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti di segnalazione, la BCE non deve irrogare sanzioni per errori trascurabili, oppure nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia corretto gli errori non trascurabili in osservanza della politica e delle procedure di revisione della BCE. Ciò non si applica nel caso di:
a)
omessa segnalazione, sistematica o intenzionale, di informazioni statistiche corrette o complete; o
b)
Mancata osservanza dei requisiti di segnalazione relativi al segmento di mercato non garantito ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48).
5. Nel calcolare le sanzioni in conformità ai paragrafi 1 e 2, le banche centrali competenti dell’Eurosistema non possono superare le ammende massime di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98.
6. Quando è presentata una proposta al Comitato esecutivo della BCE in conformità all’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCN competente deve descrivere in maniera sufficientemente dettagliata le modalità con le quali ha calcolato l’ammontare proposto della sanzione irrogata dalla BCE, incluso se ha attribuito una ponderazione ai fattori rilevanti per il calcolo dell’importo base o per l’adeguamento dell’importo base in conformità, rispettivamente, all’ o all’.
7. Laddove sia stata attribuita una ponderazione ai fattori rilevanti per il calcolo dell’importo base o per l’adeguamento dell’importo base in conformità, rispettivamente, all’ o all’, la BCE ne informa il soggetto dichiarante. Quando irroga una sanzione, la BCE informa il soggetto dichiarante circa le modalità con le quali la sanzione è stata calcolata, precisando se ha attribuito una ponderazione ai fattori rilevanti per il calcolo dell’importo base o per l’adeguamento dell’importo base in conformità, rispettivamente, all’ o all’.
8. Laddove un’infrazione degli obblighi di segnalazione statistica costituisca anche un’infrazione degli obblighi di riserva minima e, su tale base, sia irrogata una sanzione in conformità all’ del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (11), nessuna altra sanzione può essere irrogata in relazione all’infrazione degli obblighi di segnalazione statistica.
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