Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 set 2022
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).
2. Si applicano altresì le seguenti definizioni:
1)
per «termine stabilito dalla BCE» si intende la data e l’ora stabilita dalla BCE per la ricezione di informazioni statistiche dalle BCN o, in caso di segnalazione diretta, dai soggetti dichiaranti in conformità ai regolamenti o alle decisioni in materia di statistica adottati dalla BCE;
2)
per «termine stabilito dalla BCN» si intende la data e l’ora stabilita da una BCN per la ricezione di informazioni statistiche da parte dei soggetti dichiaranti al fine di rispettare i regolamenti o le decisioni in materia di statistica adottate dalla BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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