Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 set 2022
Definizioni 1.   Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31). 2.   Si applicano altresì le seguenti definizioni: 1) per «termine stabilito dalla BCE» si intende la data e l’ora stabilita dalla BCE per la ricezione di informazioni statistiche dalle BCN o, in caso di segnalazione diretta, dai soggetti dichiaranti in conformità ai regolamenti o alle decisioni in materia di statistica adottati dalla BCE; 2) per «termine stabilito dalla BCN» si intende la data e l’ora stabilita da una BCN per la ricezione di informazioni statistiche da parte dei soggetti dichiaranti al fine di rispettare i regolamenti o le decisioni in materia di statistica adottate dalla BCE.
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