Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2022
Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan, che consistono nel Futures Trading Act (legge taiwanese sulla negoziazione di futures), nei Regulations Governing Futures Clearing Houses (regolamenti che disciplinano le stanze di compensazione di futures) e negli Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses (norme che disciplinano l’istituzione di stanze di compensazione di futures) e che sono applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan, devono essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:1684:oj#art-1