Art. 1
In vigore dal 26 set 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR adottate dal gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è stabilita nell’allegato della presente decisione.
Modifiche di minore entità alle modifiche di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’.
Storico versioni
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