Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 set 2022
Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 dicembre 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti: a) conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 6 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle. Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «Sustainable Biomass Program», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 dicembre 2021, che possono avere un’incidenza sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
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