Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 set 2022
L’«Austrian agricultural certification scheme» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 7 marzo 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, che: a) le partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; b) gli operatori economici rispettano l’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
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