Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 set 2022
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il verbale delle dichiarazioni a nome dell’Unione.
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