Art. 1
In vigore dal 20 set 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell’importo massimo di 971 170 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la stessa ha acquistato efficacia.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso fra la Bulgaria e la Commissione in sostituzione dell’accordo di prestito originario.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La Bulgaria può finanziare le misure seguenti:
a)
integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020;
b)
integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1o luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022.»;
3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. La Bulgaria informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2. Qualora le misure di cui all’ siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, la Bulgaria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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