Art. 5 · Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

Art. 5

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

In vigore dal 20 set 2022
Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti 1.   Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono eseguite in conformità dell’articolo 220 del regolamento finanziario. 2.   Se necessario, in deroga all’articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell’Unione.
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