Art. 5
Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti
In vigore dal 20 set 2022
Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti
1. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono eseguite in conformità dell’articolo 220 del regolamento finanziario.
2. Se necessario, in deroga all’articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell’Unione.
Storico versioni
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