Art. 4 · Erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

Art. 4

Erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

In vigore dal 20 set 2022
Erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione 1.   Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione in rate, ciascuna delle quali consistente in un prestito. Il calendario per l’erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche. 2.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con il protocollo d’intesa. 3.   La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti: a) il rispetto del prerequisito di cui all’, paragrafo 1; b) l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d’intesa; c) per la seconda rata e per le rate successive, progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche concordate di cui al protocollo d’intesa. Prima di erogare l’importo massimo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche concordate di cui al protocollo d’intesa. 4.   Qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell’annullamento. 5.   In linea di principio l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata alla Banca nazionale dell’Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell’Ucraina quale beneficiario finale.
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