Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 2022
A seguito della decisione dell’alto rappresentante di porre la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) nell’ambito del SEAE sotto l’autorità di un direttore operativo, le pertinenti disposizioni delle vigenti decisioni del Consiglio intese a istituire una missione di gestione civile delle crisi, secondo le quali il direttore della CPCC è il comandante dell’operazione civile, si applicano al direttore operativo della CPCC.
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