Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 set 2022
Il biocida identificato con il numero BC-YL020104-40 nel registro per i biocidi non soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’uso come repellente contro le vespe e le api.
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