Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 set 2022
1.   Gli Stati membri richiedenti comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’, con cadenza bimestrale, il quindicesimo giorno del mese seguente al periodo di comunicazione. 2.   Entro il 31 marzo 2023 ciascuno Stato membro richiedente comunica alla Commissione le informazioni in appresso: a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti del pertinente Stato membro richiedente, di cui all’, paragrafo 1, lettera c); b) le seguenti informazioni consolidate concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’; i) numero di dichiarazione doganale; ii) data di accettazione; iii) codice della nomenclatura combinata; iv) codice della Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); v) massa netta; vi) unità supplementare, se del caso; vii) valore delle merci; viii) aliquota del dazio; ix) aliquota IVA; x) importo dei dazi e dell’IVA non riscossi; xi) origine delle merci; xii) i nominativi degli enti e delle organizzazioni proprietari di cui all’, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda le merci messe gratuitamente a disposizione di persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19; c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; d) se del caso, le misure di gestione del rischio e di controllo adottate dallo Stato membro richiedente, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in relazione alle merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.
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