Art. 2
Collaudo degli strumenti idonei
In vigore dal 2 set 2022
Collaudo degli strumenti idonei
1. L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) analizza le descrizioni degli strumenti di comunicazione audio e video disponibili sul mercato, le confronta con i requisiti di cui all’allegato e preseleziona strumenti per la comunicazione audio e video le cui descrizioni soddisfano i requisiti.
2. eu-LISA, in cooperazione con le autorità nazionali, collauda gli strumenti preselezionati per la comunicazione audio e video. I collaudi tengono conto, per quanto possibile, dei requisiti di cui all’allegato.
3. eu-LISA analizza i risultati dei collaudi e fornisce agli Stati membri un elenco di strumenti idonei raccomandati.
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA rianalizza la descrizione degli strumenti disponibili sul mercato, li confronta con i requisiti di cui all’allegato e, se necessario, collauda strumenti preselezionati al fine di raccomandare agli Stati membri un elenco aggiornato di strumenti idonei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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