Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 ago 2022
1.   L’Agenzia europea dell’ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE. 2.   Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all’allegato della presente decisione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:1979:oj#art-1