Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ago 2022
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tali soggetti. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetto esentato Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti C492 MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda Rua Alto do Vale do Grou 36, 3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo 25.9.2020 C559 Northtec Sp. z o.o. ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia 27.7.2020 C560 Giant Gyártó Hungary Kft. Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungheria 15.7.2020
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