Art. 1
In vigore dal 26 lug 2022
L'articolo 9, primo comma, della decisione (PESC) 2021/1277 è sostituito dal seguente:
"La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni
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