Art. 1
In vigore dal 21 lug 2022
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di designazione nell'allegato, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato; e»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«14. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 108 alla rubrica "Entità" dell'allegato o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del 21 luglio 2022.
15. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell'entità inserita in elenco alla voce 108 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell'Unione.
16. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:
a)
lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e
b)
i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.
17. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 di cui alla rubrica “Entità” dell'allegato o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»;
2)
le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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