Art. 2
In vigore dal 18 lug 2022
La decisione (PESC) 2021/1011 è così modificata:
1)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2024 è pari a 3 450 000 EUR.»;
2)
all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2022:1239:oj#art-2