Art. 5 · Fasi procedurali per la presentazione di una proposta a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696

Art. 5

Fasi procedurali per la presentazione di una proposta a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696

In vigore dal 15 lug 2022
Fasi procedurali per la presentazione di una proposta a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696 Se non è stata presentata alcuna proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 o se la Commissione ritiene che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, è avviata una seconda fase. Tale fase è articolata come descritto di seguito. 1. Almeno cinque Stati membri richiedenti elaborano una o più proposte e le presentano alla Commissione. Ogni Stato membro può partecipare a una sola proposta. La proposta o le proposte devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato all' della presente decisione. 2. La Commissione valuta la proposta o le proposte. La Commissione può comunicare con gli Stati membri richiedenti inviando domande e osservazioni sulla proposta ai punti di contatto degli Stati membri di cui all'. Gli Stati membri richiedenti rispondono entro quattro settimane e, se del caso, aggiornano la proposta. Le risposte sono inviate dallo Stato membro designato come punto di contatto negli scambi con la Commissione a norma dell', paragrafo 1. 3. Se è presentata un'unica proposta, la Commissione valuta se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato nella presente decisione. 4. Se sono presentate più proposte, la Commissione seleziona l'offerta che garantisce le prestazioni migliori tenendo conto del rispetto dei criteri di selezione. La selezione si basa sui criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato nella presente decisione. La Commissione tiene conto dei seguenti elementi qualitativi: a) la migliore architettura funzionale e tecnica; b) il principio della prevenzione delle duplicazioni inutili; c) la dimostrazione delle prestazioni del sistema SST proposto. 5. La proposta o le proposte di cui al paragrafo 1 sono presentate entro due mesi dalla decisione della Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696, di respingere una proposta congiunta o due mesi dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 4, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.
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