Art. 4 · Procedura per la presentazione di una proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696

Art. 4

Procedura per la presentazione di una proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696

In vigore dal 15 lug 2022
Procedura per la presentazione di una proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 1.   Gli Stati membri richiedenti elaborano una proposta congiunta e la presentano alla Commissione. La proposta deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato all' della presente decisione. 2.   La Commissione valuta la proposta. La Commissione può comunicare con gli Stati membri richiedenti inviando domande e osservazioni sulla proposta al punto di contatto dello Stato membro di cui all', paragrafo 1. Gli Stati membri richiedenti rispondono entro quattro settimane e, se del caso, aggiornano la proposta. Le risposte sono inviate dallo Stato membro designato come punto di contatto negli scambi con la Commissione a norma dell', paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri richiedenti sono informati dell'esito dell'analisi effettuata dalla Commissione sia per posta raccomandata sia in formato elettronico. 4.   La proposta di cui al paragrafo 1 è presentata entro 18 mesi dalla pubblicazione del regolamento (UE) 2021/696. Su richiesta degli Stati membri o della Commissione, tale periodo può essere prorogato di tre mesi.
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